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Istat ottobre 2020: canoni di locazione aggiornati

Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione

 

Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2020, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a – 0.4% (variazione annuale) e a – 0,4% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente – 0,300% e – 0,300%.




Valute estere ad ottobre 2020

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2020 come spiegato nel documento allegato. 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

 




Intermediari Entratel

Rinnovo periodico dell’Ambiente di Sicurezza

 

Con cadenza triennale, gli intermediari Entratel (es. commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) devono provvedere alla “rigenerazione” del proprio “ambiente di sicurezza”. Per tale, s’intendono le credenziali di cui ogni utente deve essere dotato per garantire la propria identità, l’integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.

In caso di mancato rinnovo, le più importanti funzionalità del servizio, diverse da quelle di semplice consultazione (es. invio delle dichiarazioni e dei modelli F24, download delle ricevute, ecc.) sono inutilizzabili.

Peraltro, anche se non scaduto, l’ambiente di sicurezza va nuovamente generato se:

–          non è stato conservato o si è danneggiato il supporto di memorizzazione (tipicamente, la chiavetta USB) sul quale, all’atto dell’abilitazione o del precedente rinnovo, sono state salvate le chiavi private di cifratura;

–          è stata dimenticata la password di protezione.

Pur trattandosi di una procedura non complessa e per lo più automatica, è bene riepilogarne i passaggi essenziali, che possono risultare non immediati proprio perché compiuti, di regola, una volta ogni tre anni.
In sintesi, il rinnovo dell’ambiente di sicurezza si compone delle due seguenti fasi:

–          revoca del precedente ambiente, anche se già scaduto;

–          generazione del nuovo ambiente.

Relativamente al primo punto, occorre accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite le consuete credenziali Entratel o quelle SPID) e selezionare la funzione “Ripristina ambiente” all’interno della sezione “Profilo utente”.

Si apre così una videata nella quale inserire:

–          il numero della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’ottenuta abilitazione;

–          il PIN di revoca.

Atteso che, di solito, l’intermediario non ricorda il secondo dato (essendo trascorsi tre anni dall’ultimo utilizzo), è possibile reperirlo sul documento di “memoria” fornito dall’applicazione Entratel in occasione della precedente generazione dell’ambiente e che, auspicabilmente, l’intermediario dovrebbe aver stampato o salvato in locale, in formato pdf, sul proprio pc.

Revocato così il precedente ambiente, occorre generare quello nuovo, impostando preliminarmente l’unità del pc corrispondente al supporto di memorizzazione (es. chiavetta USB) sul quale sarà salvato l’ambiente di sicurezza.

A tal fine, per gli utenti Windows, occorre inserire il supporto nel pc e verificare, in “gestione risorse”, l’unità corrispondente al supporto medesimo (supponiamo si tratti dell’unità E:). In tale unità, occorre creare la cartellina “chiaveprivata” (senza spazi), all’interno della quale sarà salvato l’ambiente di sicurezza.

A questo punto, nell’applicazione Entratel, accessibile dal Desktop telematico, occorre selezionare il menu “File – Impostazioni – Applicazioni – Entratel – Percorso dell’ambiente di sicurezza” e impostare manualmente l’indirizzo in cui sarà salvato l’ambiente di sicurezza (nel nostro caso, E:chiaveprivata).
Conclusa quest’operazione, nell’applicazione Entratel bisogna selezionare il menu “Sicurezza”, opzionando “Imposta ambiente”, e, dopo aver specificato il percorso del supporto di sicurezza (nel nostro esempio, E:chiaveprivata) seguire le varie fasi automatiche via via proposte.

Procedendo nei differenti passaggi, sono richiesti:

–          il Pincode (si tratta del codice ricavabile dalla sezione 3 della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’abilitazione): occorre indicare separatamente la prima e la seconda parte del codice, esattamente come riportato in tale sezione;

–          il progressivo sede (rilevabile dalla documentazione ricevuta nella fase di abilitazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate; per le sedi principali e per gli utenti che operano da una sola sede, occorre indicare “000”).

La generazione dell’ambiente di sicurezza termina con l’importazione dei certificati, visualizzabili all’interno dell’applicazione Entratel accedendo a “Sicurezza – Visualizza certificati”.

Quale ulteriore prova dell’avvenuta rigenerazione dell’ambiente di sicurezza, è possibile accedere all’area riservata di Entratel, sezione “La mia scrivania”, ove viene evidenziato il periodo di validità del nuovo ambiente di sicurezza.




Calendario scadenze fiscali

Aggiornamento dopo i Decreti Ristori e Ristori Bis

 

Decreti Ristori (D.L. 137/2020) e Ristori bis (D.L. 149/2020) sono intervenuti su alcune scadenze fiscali, disponendone la sospensione. Nessuna recente novità ha invece interessato gli adempimenti, con riferimento ai quali è stata prevista esclusivamente la proroga del modello 770/2020 al 10 dicembre (articolo 10 D.L. 137/2020).

 

L’articolo 7 D.L. 149/2020 ha disposto la sospensione dei termini in scadenza il 16 novembre riferiti al versamento:

  • delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • dell’Iva.

La sospensione è disposta a favore dei seguenti soggetti:

  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese, su tutto il territorio nazionale, ai sensi del P.C.M. 03.11.2020 (si pensi, ad esempio, alle palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri),
  • soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone arancioni” e “zone rosse”,
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, oppure esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.

Chi Dove Differimento termini
Soggetti che esercitano le attività economiche sospese (D.P.C.M. 03.11.2020) Tutto il territorio nazionale Versamento ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, addizionali regionali e comunali;
Versamento Iva
(dal 16.11.2020 al 16.03.2021)
Soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione Zona arancione” e “zona rossa
Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto Zona rossa
 

 

 

Soggetti che svolgono l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator

 

Zona rossa

 

Il successivo articolo 11 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis) prevede poi la sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Per meglio analizzare questa disposizione si rende però necessario fare un passo indietro.
L’articolo 13 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) aveva infatti previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. 24.10.2020. La sospensione in esame operava per i versamenti riferiti ai mesi di novembre (quindi, in scadenza il 16.12.2020).
Con il Ristori bis il legislatore ha quindi “corretto il tiro”, evitando che i datori di lavoro dovessero comunque versare, nell’immediato, i contributi previsti, pur a fronte delle note sospensioni introdotte.
Pertanto, in forza dell’articolo 11 D.L. 149/2020, è stata disposta la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di novembre a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 allo stesso decreto.
Viene però precisato che tale estensione non si applica ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail, che, quindi, dovevano essere regolarmente versati il 16 novembre.
Con la circolare n. 128 del 12 novembre, l’Inps ha precisato che la sospensione in esame:

  • opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa,
  • non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione “di emergenza” (tra le quali si richiamano, tra le altre, le norme di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020).

Lo stesso articolo 11 prevede poi la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 (in scadenza, quindi, il 16.11) per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette “zone rosse” operanti nei settori economici cui all’allegato 2 del decreto.
Come chiarito dalla circolare Inps n. 128 del 12.11.2020, le “zone rosse” e le “zone arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue:

  • zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle “zone gialle”, “arancioni” e “rosse”, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.
I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Chi Dove Differimento termini
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 1 Tutto il territorio nazionale Contributi previdenziali (no Inail)
Dal 16.11.2020 al 16.03.2021
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 2  “Zona rossa”
La circolare 128/2020 Inps richiama anche i territori della “zona arancione
Contributi previdenziali (sì Inail)
Dal 16.11.2020 al 16.03.2021
Datori di lavoro interessati dalle limitazioni D.P.C.M. 24.10.2020 Tutto il territorio nazionale Contributi previdenziali (sì Inail)
Dal 16.12.2020 al 16.03.2021

Un altro differimento è stato poi previsto con riferimento al secondo acconto Irpef, Ires e Irap 2020: anche in questo caso, la previsione del Decreto Ristori bis si “innesta” su una precedente disposizione, introdotta dal Decreto Agosto.
Con l’articolo 98 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), infatti, è stato riconosciuto il differimento del termine di versamento della seconda rata dell’acconti Irpef, Ires e Irap 2020 al 30 aprile 2021. Il beneficio, tuttavia, era riservato esclusivamente ai soggetti Isa che avevano subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Ora il Decreto Ristori bis (articolo 6 D.L. 149/2020) interviene nuovamente, estendendo il differimento al 30 aprile 2021, indipendentemente dalla dimostrazione dell’intervenuta riduzione del 33% del fatturato, ai seguenti soggetti:

  • soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 allo stesso D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”,
  • soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle “zone arancioni”. 
Chi Dove Differimento termini
Soggetti Isa che operano nei settori economici individuati nell’allegato 1 e 2 “Zona rossa” Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap
(dal 30.11.2020 al 30.04.2021)
Soggetti Isa che esercitano l’attività di gestione di ristoranti

 




Corso: aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.L.VO 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012 (4 ore)

Sono aperte le iscrizioni al corso in avvio nel mese di dicembre

 

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento” si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E’ un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L’assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l’abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato  in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo” rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze. 

Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana

Programma

  • Presentazione del corso
  • Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore.
  • Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
  • Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI  ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all’uso del carrello elevatore;
  • Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli;
  • Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.

Calendario:  Giovedì 10 Dicembre 2020 dalle ore 13.30  alle ore 17.30
Teleformazione
Costi: il costo per la partecipazione al corso è di
           – € 60,00 + Ivaper associati ad Api Lecco.
           – € 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro Venerdì 4 Dicembre 2020.
Si precisa che:

  • i corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del percorso formativo.

Api Lecco – Area Formazione è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2020

Indice di rivalutazione relativo al mese di Ottobre 2020

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di Ottobre 2020 con indice pari a 102,0
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 Ottobre 2020 al 14 Novembre 2020, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,250000%.